Hai deciso di tinteggiare le pareti, di sostituire i pavimenti e rivestimenti, o di sostituire i serramenti esistenti con altri aventi le stesse caratteristiche? Sappi che questi interventi rientrano in quelli di manutenzione ordinaria, per cui sarà sufficiente presentare una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), su apposita modulistica predisposta da Comune.

Se invece devi spostare le pareti interne, sostituire gli infissi con altri aventi caratteristiche diverse, realizzare nuovi impianti o modificare radicalmente quelli esistenti, allora ti stai per avventurare in interventi di manutenzione straordinaria, per i quali sarà necessaria una CILA (Comunicazione di inizio Lavori Asseverata), che praticamente aggiunge alla comunicazione di cui sopra un progetto completo (che indichi tutte le fasi dell’opera, compresa quella precedente) e la relazione di un professionista attestante la conformità a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. La cosa positiva è che con questa comunicazione è possibile cominciare subito i lavori (a differenza di quanto accadeva con la precedente Dia, con la quale era necessario attendere 30 giorni); la cosa negativa è che non potete soprassedere, perché nel caso in cui eseguiate degli interventi edilizi senza presentazione della Cila pagherete una sanzione pecuniaria di 258 euro (se, però, la vostra dichiarazione sarà prestata spontaneamente in un secondo momento, la somma si riduce a 86 euro).
Nel caso in cui gli interventi che avete deciso di realizzare non siano ricompresi tra quelli citati, bisognerà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). La Scia è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Per ristrutturazione edilizia si intendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente (tranne le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica). Il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso sono ricompresi negli interventi di restauro e di risanamento conservativo. Tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica figurano invece quelli volti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso. La S.C.I.A. è stata introdotta di fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) che però continua in realtà ad esistere, in virtù dell’autonomia legislativa di Regioni e Comuni, che prevedono dunque procedure diverse. Anche in questo caso i lavori possono essere iniziati immediatamente, quindi il giorno stesso in cui la pratica viene presentata al Comune, ma quest’ultimo ha 60 giorni di tempo per compiere le necessarie verifiche e, nel caso in cui riscontrasse qualche irregolarità, può interrompere i lavori. Trascorso questo lasso di tempo però, non può più intervenire se non in caso di danni o pericoli per il patrimonio artistico, per la salute e la sicurezza delle persone. Anche in questo caso non pensate di ovviare, perché nel caso in cui i lavori vengano iniziati prima di presentare la Scia, è possibile ricorrere alla cosiddetta Scia tardiva, che vi costerà però la corresponsione di una sanzione di importo minimo pari a 516 euro. Se poi siete talmente tanto sbadati (!) da comunicare i lavori soltanto quando questi siano già terminati, ricorrerete ad una Scia in sanatoria, che comporterà un accertamento di conformità e il pagamento di una sanzione pecuniaria.

 

COMUNICAZIONI E PERMESSI C.I.L.A., D.I.A

 

Se siete dei costruttori e dunque i vostri interventi ricadono nella categoria dei lavori edilizi “pesanti” (nuove costruzioni o ristrutturazione urbanistica) allora dovrete richiedere un Permesso a Costruire allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune, allegandovi un progetto, redatto da un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra), comprendente gli elaborati grafici che descrivano dettagliatamente l’intervento da realizzare, oltre che un attestazione della rispondenza a tutti i requisiti edilizi, urbanistici, tecnici (igienico-sanitari, antisismici, di isolamento termico ed acustico) previsti. Una volta ricevuta la richiesta l’amministrazione comunale nomina, entro 10 giorni, un responsabile del procedimento, che entro 60 giorni valuterà il progetto e stabilirà il rilascio dell’autorizzazione, il diniego, oppure una richiesta di integrazione, laddove l’istanza richieda solo poche modifiche. Se queste integrazioni vengono realizzate entro 15 giorni, il responsabile del provvedimento avrà 30 giorni per formulare il provvedimento definitivo. Nel caso in cui l’immobile sia soggetto a particolari vincoli di carattere ambientale, storico, artistico o archeologico, sarà necessario richiedere un nulla osta preventivo alla Soprintendenza competente. Se invece si dovessero eseguire delle opere in assenza o in difformità dal Permesso di Costruire, è possibile richiedere un Permesso a Costruire in sanatoria, purché sussista la conformità contemporanea alla normativa vigente al momento in cui è stato commesso l’abuso e a quella vigente al momento della richiesta di sanatoria. Ma preparatevi, perché pure in questo caso è prevista una sanzione pecuniaria (pari al doppio degli oneri concessori necessari nel caso di normale richiesta). Quindi, è meglio prepararsi con una bella cura di fosforo, per evitare di dimenticare comunicazioni e richieste di permessi, che poi peserebbero sulle vostre tasche!

Per qualsiasi informazione su comunicazioni e permessi cila, dia e co. contattaci!

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