Senza infilarci nella storia delle varie leggi e della varie finanziare che hanno previsto l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili della Legge 10/1991 che prevedeva di soddisfare anche con le stesse fonti fi il fabbisogno degli edifici pubblici, arriviamo direttamente al Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28. Il decreto è l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. E’ entrato in vigore a marzo 2011, ma sarà rilevante per gli edifici nuovi o in ristrutturazione con data del titolo edilizio successiva al 31 maggio.

Un ottemperanza costosa per un mercato stretto dalla crisi economica che per la sua scelta qualitativa può però rappresentare un occasione di sviluppo e di rilancio da non perdere, e a cui ci proponiamo di aderire con una soluzione diversa e non dozzinale che al costo di un tradizionale impianto a radiatori potrà essere adeguata al DL 28/11 senza i rischi di eventuali contestazioni dagli enti rilascianti titoli edilizi, e di contenziosi e rivalse economiche dagli utenti finali acquisitori degli immobili venduti.

, con costo a partire da €. 8.500,00

per un appartamento tipo di 80 mq la nostra proposta di un impianto adeguabile e certificabile in ottemperanza al Decreto sulle Energie Rinnovabili completo di :

· Impianto a pavimento completo di tubazioni, collettori di distribuzione, pannello di isolamento, termoregolazione climatica, e quanto necessita alla sua posa in opera.
· Caldaia murale a camera di combustione stagna
· Predisposizione per installazione di pompa di calore
· Predisposizione per gestione separata dei vari ambienti
· Predisposizione di climatizzazione estiva

Realizziamo impianti radianti da oltre 20 anni e grazie alla nostra esperienza ed alla nostra conoscenza dei prodotti offerti dal mercato unita alle nostre conoscenze certificate richieste nel Dl 28/11, siamo in grado di offrire un prodotto :

rispondente alle richieste della nostra clientela di avere comfort abitativo, consumi energetici ridotti, e facilità di gestione.
facilmente adeguabile all’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per le quali potremmo fornire tutta la necessaria progettazione completa dei relativi calcoli richiesti sull’utilizzo di fonti rinnovabili.

 

int&ext Risrtrutturazioni Costruzioni Restyling

 

Gli impianti radianti rappresentano nella funzione riscaldamento oggi la migliore risposta al comfort abitativo e alla necessità di contenere consumi ed inquinamento ambientale grazie alla capacità di questi impianti di inutili stratificazioni in alto delle temperature, e di poter essere alimentati con fluidi a bassa temperatura variabile dai 30 °C ai 45 °C a seconda delle condizioni climatiche esterna.

Gli impianti radianti si distinguono in questo dagli impianti a ventil convettori che seppur idonei all’uso con energia rinnovabile da pompe di calore, avranno rendimenti energetici inferiori poichè oltre a stratificare verso l’alto, non possono essere adeguati alle condizioni climatiche esterne con l’utilizzo di fluidi a temperature inferiori ai 45 °C , pena l’immissione in ambiente di sgradevoli e sensibili correnti di aria fredda.

 

int&ext Ristrutturazioni Costruzioni Restyling impresa edile

 

Nella climatizzazione estiva gli impianti radianti una volta abbinati ad un apposito sistema di regolazione e di de-umidificazione oltre ad offrire un elevato comfort ambientale privo delle fastidiose correnti di aria fredda proprie di un tradizionale sistema di climatizzazione consentono, essendo alimentati con acqua refrigerata a 16 °C anziché a 7 °C, consentono maggiori rendimenti con conseguenti risparmi energetici, che uniti ad una minore potenza elettrica impegnata ci permetteranno con una classica fornitura di 3 Kwp di poter climatizzare un appartamento di 80 mq usufruendo anche delle nuove tariffe ridotte di ENEL.

 

Questa la nostra risposta al D.L. 3 marzo 2011 n. 28, con cui è divenuta obbligatoria l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Cosa prevede il D.L. 3 marzo 2011 n. 28 :

Il D.L definisce come fonti rinnovabili tutte quelle in grado di recuperare il calore prodotto dal sole
In particolare il calore prodotto dal sole è recuperabile :
1)Tramite l’utilizzo di pompe di calore

 

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Impianto solare a circolazione naturale Impianto solare di tipo forzato

L’energia termica prodotta dal sole viene quindi definita dal DL 28/11 intesa come rinnovabile ma non essendo essa soprattutto nel periodo invernale in grado di assicurare temperature elevate diviene necessario per il riscaldamento degli ambienti l’utilizzo di impianti a bassa temperatura come pavimenti radianti o come impianti ad aria ( fan coil, canalizzati, etc. ).
Per la produzione invernale di acqua calda sanitaria ed il raggiungimento del 50% da fonti rinnovabili richiesto dal DL 28/11 sarà possibile altresì utilizzare pannelli solari termini in abbinamento a caldaie a gas, o in alternativa l’utilizzo delle moderne pompe di calore che non hanno bisogno alle nostre temperature di essere integrate con caldaie a gas.

A tale proposito, sempre secondo la legge, tutti gli impianti termici dovranno per il rilascio del titolo edilizio, essere progettati da un tecnico che dopo avere stimato il fabbisogno termico della abitazione e scelta la tipologia di impianto ne garantirà:

1) l’utilizzo da fonti rinnovabili tramite l’utilizzo di pannelli solari o di pompe di calore per il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria
2) l’utilizzo delle seguenti percentuali di energia rinnovabile sulla somma totale dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento secondo i seguenti termini

 

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: a) il 20 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/ 2013;

b) il 35 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/ 2014 al 31/12/ 2016;
c) il 50 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
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Gli obblighi suddetti secondo il DL 28/11 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, e spetterà ai “Comuni” stessi l’obbligo di adeguare i loro regolamenti edilizi alla normativa in questione, e di controllare l’applicazione di tali prescrizioni agli impianti termici e di produzione acqua calda, che dovranno comunque essere realizzati da imprese o da artigiani in possesso di specifica abilitazione conseguita secondo lo standard europeo, pena il ritiro dello stesso titolo edilizio.
Il Dlg 28/11 prevede inoltre delle specifiche prescrizioni sulla quantità di energia fotovoltaica che sarà obbligatorio installare indipendentemente dalle precedenti prescrizioni e secondo le seguenti modalità:

Richiesta titolo edilizio:
dal 31/05/ 2012 – 31/12/ 2013
Superficie in pianta a livello del terreno : mq 50 Kwp: 0,630
Superficie in pianta a livello del terreno : mq 75 Kwp: 1,150
Superficie in pianta a livello del terreno : mq 100 Kwp: 1,250
dal 01/01/ 2014 – 31/12/ 2016
Superficie in pianta a livello del terreno : mq 50 Kwp: 0,770
Superficie in pianta a livello del terreno : mq 75 Kwp: 1,150
Superficie in pianta a livello del terreno : mq 100 Kwp: 1,540

E’ una grande novità che investirà tutto il mondo delle nuove costruzioni poiché sia se si utilizzeranno Pannelli Solari termici, sia se si utilizzeranno Pompe di Calore si dovranno per forza realizzare impianti a bassa temperatura come i pavimenti radianti, o come gli impianti ad aria (canalizzati o a ventil-convettori).
Le caldaie ed i radiatori saranno destinati a finire definitivamente in pensione migliorando sia il confort abitativo, che il contenimento dei consumi e dell’inquinamento ambientale ed in definitiva elevando la qualità delle nuove abitazioni.
E’ un processo quello indicato dal Dlg 28/11 che pur stentando ad essere recepito a causa della scarsa attenzione degli enti locali obbligherà costruttori ed imprese ad una maggior attenzione in quanto pur se magari nessuno ufficio tecnico comunale si affretterà a ritirare la licenza edilizia al costruttore “amico”, qualsiasi acquirente di nuove abitazioni è già oggi a tutti gli effetti in diritto di rivolgersi, in caso di non applicazione della legge in materia di energia rinnovabile, alla magistratura civile nella certezza assoluta di ottenere ragioni ed onerosi risarcimenti.

Per qualsiasi informazione su nuove leggi per gli impianti termici contattaci!

 

 

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