Quest’estate ha portato nuove disposizioni legislative in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici e precisamente il DL 63/2013. Vediamo le novità principali contenute nel decreto non solo per gli addetti ai lavori ma soprattutto per i cittadini, per evitare l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative dovute alle disposizioni che trasformano la vecchia certificazione energetica nel caso di vendita o di locazione.

Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione diventa di prestazione

LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE DAL DL 63/2013

Il DL 63 -dopo un iter segnato dall’urgenza per bloccare il procedimento d’infrazione dell’Italia da parte della UE in merito allo scorretto recepimento della Direttiva 2002/91/UE- è stato convertito in legge numero 90 e, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore lo scorso 4 agosto. Sintetizziamo le principali novità del decreto rispetto alla legislazione precedente:

  • sostituzione dell’ACE (Attestato di certificazione energetica) con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica);

  • l’APE  deve essere allegato a: contratto di vendita, atti  di  trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;

  • l’APE riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e geometria nonché siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva;

  • nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci -tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali- riportano, oltre alla classe energetica, anche i corrispondentiindici di prestazione energetica degli involucri edilizi e di prestazione energetica globaledell’edificio, o dell’unità immobiliare espressa anche in consumo di energia primaria non rinnovabile;

  • il progettista, o i progettisti -nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche- devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente DL nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio energetico degli edifici   e dei relativi impianti termici;

  • in caso di edifici  di  nuova  costruzione e di edifici  soggetti  a  ristrutturazione importante è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale  ed  economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.  La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica;

  • gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del DL 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono esclusi solo nel caso in cui -previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del menzionato Codice- il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;

QUANDO E CHI È TENUTO A DOTARSI DELL’APE?
In breve, distinguiamo le figure tenute a presentare l’attestato di prestazione energetica a seconda dei seguenti casi:

  • nuovi edifici: l’APE è a cura del costruttore, sia esso committente o società di costruzione che opera direttamente;

  • edifici esistenti: l’APE è a cura del proprietario dell’immobile nei casi previsti dal DL 63/2013;

  • vendita “sulla carta” o in costruzione: il proprietario deve fornire evidenza, della futura prestazione energetica dell’immobile ancora prima della sua costruzione, mediante l’APE entro quindici giorni dalla richiesta del rilascio del certificato di agibilità;

  • vendita, trasferimento a titolo gratuito, nuova locazione (edifici o unità immobiliari): ove il certificato di prestazione non sia già stato prodotto -conforme alla direttiva 2002/91/EU e in corso di validità- l’APE è a cura del proprietario dell’immobile.

  • In tutti i casi menzionati il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile l’APE alpotenziale acquirente, o al nuovo locatario, all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;

  • edifici aperti al pubblico e utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 mq: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente DL il soggetto responsabile per la gestione dovrà produrre l’APE  e affiggerlo in modo visibile all’ingresso dell’edificio. Dal 9 luglio del 2015 la soglia della superficie sarà dimezzata.

QUALI CERTIFICATORI SONO ABILITATI ALL’APE?
L’articolo 17 del menzionato DL riguarda la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del DLgs 3 marzo 2011 n. 28 e indica il termine (31 ottobre 2013) entro il quale le regioni e le province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione ai Ministeri competenti.

Per ulteriori approfondimenti riguardo le competenze richieste per redigere l’APE e la dichiarazione d’indipendenza dei professionisti, per certificare l’assenza di conflitto d’interesse, rimandiamo ai seguenti decreti: D.P.R. 16/04/2013, n. 74 (impiantistica, conduzione e controllo impianti) e D.P.R. 16/04/2013, n. 75 (criteri di accreditamento dei professionisti e organismi a cui affidare la certificazione energetica).

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Riportiamo le infrazioni sanzionabili in base al DL 63/2013a seconda dei soggetti interessati nel processo di attestazione delle prestazioni energetiche:

  • Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel DLgs di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 –bis (vedasi art.7 del nuovo DL), o un APE degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  • Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  • Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

  • L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con lasanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

  • In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

 

Precisiamo che le regioni e le province autonome, o comunque le autorità competenti che ricevono i documenti  (di  cui  al comma 1 del menzionato DL) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché provvederanno a:

  • istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

  • avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Per concludere segnaliamo che in alcune regioni, dove il catasto energetico on-line è attivo da tempo, si è verificato che il numero delle certificazioni registrate non coincide, per difetto, con quello delle compravendite.     A quanto pare, fin’ora, il sistema non ha funzionato correttamente.

Con l’entrata in vigore del DL 63/2013 ci auguriamo nel prossimo futuro che i locatari, ovvero coloro i quali sono tenuti effettivamente a pagare le bollette e a subire gli effetti della mancanza di comfort indoor, conoscendo meglio i loro diritti, possano farli valere in sede di negoziazione.
Solo così potremmo premiare l’edilizia di qualità la quale non necessariamente coincide con elevati standard di lusso o di estetica. Richiedere l’APE è sì un dovere, ma soprattutto è un diritto.

 

SOMMARIO:     1. Premessa 2. Il nuovo d.lgs. 192/2005 – 3. Rassegna delle principali novità – 3.1 Attestato di prestazione energetica (dell’edificio) – APE – 3.2 Edifici particolari – 3.3 Edifici esclusi dall’APE e dal d.lgs. 192/2005 – 4. Contratti di compravendita e locazione – 4.1 Sanzioni – 5. Annunci immobiliari 5.1 Sanzioni – Appendice.

1.  Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante: “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

Il decreto-legge n. 63/2013 interviene nel settore della riqualificazione ed efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, allo scopo di chiudere alcune procedure di infrazione avviate dalla Unione Europea nei confronti dell’Italia in ordine al parziale recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (per la quale si rinvia alla separata appendice) .

L’analisi definitiva delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 63/2013 potrà, ovviamente, aversi solo dopo la conversione in legge del provvedimento adottato dal Governo che, in esito al dibattito parlamentare, dovrà presumibilmente contenere ulteriori disposizioni di raccordo con la disciplina esistente. Tuttavia, si ritiene utile formulare alcune considerazioni sui principali aspetti del decreto-legge n. 63/2013, i cui articoli saranno riportati qui di seguito senza ulteriori specificazioni, facendo riferimento alla relazione al disegno di legge A.S. n. 783 (d’ora in poi denominata anche, per brevità, “Relazione” 

2.2. Il nuovo d.lgs. 192/2005.

In primo luogo, si evidenzia che il decreto-legge n. 63/2013 interviene drasticamente sul decreto legislativo n. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, già oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli anni.

In dettaglio, sono novellati totalmente o integrati notevolmente i seguenti articoli del d.lgs. 192/2005: 1 (Finalità), 2 (Definizioni), 3 (Ambito di intervento), 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica), 6 (Certificazione energetica degli edifici), 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva), 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali), 11 (Norme transitorie), 13 (Misure di accompagnamento), 14 (Copertura finanziaria), 15 (Sanzioni), 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). Inoltre, sono introdotti nel d.lgs. 192/2005 gli artt. 4-bis, “Edifici ad energia quasi zero” e 4-ter “Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato” ed è disposta la sostituzione dei commi 1 e 2 dell’art. 15, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Si è parlato volutamente di intervento drastico sul d.lgs. 192/2005, posto che l’art. 18, comma 1 stabilisce testualmente che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia dal 6 giugno 2013, giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto-legge n. 63/2013], sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), l’articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell’allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell’articolo 15 e il punto 4 dell’allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”. Sulla stessa linea, poi, il comma 2 del medesimo art. 18 dispone che “alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso”. Infine, con una disposizione di chiusura, il comma 3 del citato art. 18 stabilisce che, nel d.lgs. 192/2005, “ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

 

3.3.  Rassegna delle principali novità.

Sulla scorta di queste premesse, quindi, si sintetizzano le principali novità apportate al d.lgs. 192/2005 come indicate nella relazione al disegno di legge A.S. n. 783 (cui si farà ampio riferimento nel testo e d’ora in poi denominata anche, per brevità, “Relazione”).

3.1 Attestato di prestazione energetica (dell’edificio) – APE.

Come anticipato al termine del paragrafo 2, l’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ossia “il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio” [cfr. art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 192/2005], è stato sostituito ovunque dall’attestato di prestazione energetica dell’edificio.

In attesa dell’individuazione di un efficace acronimo per l’attestato di prestazione energetica (che, absit injuria verbis, dovrebbe essere APE), la definizione dell’APE è la seguente: “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica” [così testualmente lettera l-bis), art. 2, comma 1, nuovo d.lgs. 192/2005].

A sua volta, per prestazione energetica si intende la “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti” [così testualmente lettera l-vicies bis), art. 2, comma 1, nuovo d.lgs. 192/2005].

Dunque, l’APE non si limiterà a certificare genericamente la prestazione energetica dell’edificio (come avveniva in passato con l’ACE), ma recherà anche raccomandazioni per la futura vita energetica dell’edificio. In particolare, sulla falsariga di quanto previsto nell’art. 6, comma 12, lett. b), n. 7, nuovo d.lgs. 192/2005, la seconda parte dell’APE dovrà recare quindi “le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”.

Si è volutamente usato il tempo futuro per descrivere il contenuto dell’APE e la sua concreta applicazione in quanto l’art. 6, comma 12, nuovo d.lgs. 192/2005 affida l’adeguamento del d.m. 26 giugno 2009 – pubblicato in G.U. n. 153 del 10 luglio 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (decreto a sua volta già oggetto di modificazioni) – ad un successivo decreto interministeriale di non immediata emanazione .

3.2 Edifici particolari.

Per alcune tipologie particolari di edifici, poi, le modifiche apportate dal decreto-legge n. 63/2013 configurano un’applicazione limitata del d.lgs. 192/2005. Si intende far riferimento agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

In sostanza, secondo il combinato disposto dei commi 3 e 3-bis, nuovo d.lgs. 192/2005, per i beni culturali oggetto di vincolo diretto o indiretto, per le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, per i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (inclusi i centri ed i nuclei storici), il d.lgs. 192/2005 troverà applicazione limitatamente all’APE (oggi, ancora ACE) e all’esercizio, manutenzione ed ispezioni di impianti termici di cui all’art. 7, d.lgs. 192/2005.

3.3 Edifici esclusi dall’APE e dal d.lgs. 192/2005.

In base al combinato disposto dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 3 nuovo d.lgs. 192/2005, risulta in primo luogo confermata l’impossibilità di procedere ad autocertificazione per gli edifici di classe G, possibilità che l’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 22 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012) aveva già eliminato mediante l’abrogazione del paragrafo 9 dell’allegato A del citato d.m. 26 giugno 2009.

In secondo luogo, è stata ampliata l’individuazione non esaustiva degli edifici non soggetti ad attestato (sia esso APE o ACE), disposta dall’art. 2 comma 1, citato d.m. 22 novembre 2012 (che, ad esempio, includeva i box, i depositi e gli altri edifici “a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo”), introducendo anche le seguenti tipologie di edifici:

–  “edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili”;

–  “edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione”;

– “fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati

–  “edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 [5], il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi”;

–  “edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose”.

Per tutte queste categorie di edifici, soprattutto, sembra esclusa l’applicazione dell’intero d.lgs. 192/2005.

4.4. Contratti di compravendita e locazione.

Degne di menzione, poi, sono le modificazioni apportate in tema di contratti di compravendita e di locazione.

Infatti, come indicato a pag. 3 della Relazione, la formulazione dell’art. 6, comma 2-ter, d.lgs. 192/2005 in tema di ACE prevedeva che, nel caso di contratto di locazione privo relativo ad un edificio privo di ACE, non vi fosse alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiarasse di aver ricevuto l’ACE.

Con la nuova formulazione dei commi 2 e 3 dell’art. 6, d.lgs. 192/2005, invece, sembrano essere state recepite formalmente le indicazioni del documento del Consiglio Nazionale del Notariato dell’11 marzo 2011 che, alla vigilia dell’introduzione del comma 2-ter, d.lgs. 192/2005 (oggi non più vigente), aveva precisato che non erano più consentite deroghe consensuali alla consegna della documentazione di certificazione energetica degli immobili oggetto di compravendita e di locazione

Parimenti, devono considerarsi valide le indicazioni formulate dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo le quali “la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE; riferimenti ricognitivi dell’autodichiarazione, se trasmessa all’acquirente in un momento anteriore al rogito)”, con la (futura) sostituzione dell’APE all’ACE (cfr. paragrafo 3.1) e l’eliminazione dell’autodichiarazione per gli edifici di classe G (cfr. inizio paragrafo 3.3).

In sintesi, quindi, secondo i novellati commi 2 e 3, art. 6, d.lgs. 192/2005, nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve produrre l’APE (oggi, ancora ACE), rendendolo disponibile al potenziale acquirente o locatario e consegnandolo al termine delle trattative. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio, producendo l’APE (oggi, ancora ACE) congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori

Peraltro, fermo restando che la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione deve essere accompagnata dalla redazione e messa a disposizione dell’APE/ACE, non è stato previsto se identico obbligo sussista in caso di rinnovi di contratti di locazione che, originariamente, ne fossero privi. In altri termini, al di là della casistica indicata nel nuovo art. 6, comma 2, non è chiaro se la rinnovazione del contratto di locazione deve essere con l’APE oppure no.

Ai fini di un corretto inquadramento della questione giova rammentare che, ai sensi dell’art. 28, legge 392/1978 e succ. mod., la rinnovazione tacita del contratto di locazione per immobili a destinazione d’uso non abitativa non comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto ma determina la prosecuzione del contratto originario senza soluzione di continuità.

Dunque, a meno di voler attribuire valore di chiusura dell’ordinamento alla generica prescrizione del (nuovo) comma 10, art. 6, d.lgs. 192/2005 in caso di (rinnovo di) contratto di locazione non sembra sussistere l’obbligo di redigere l’APE e di integrare il contratto con la clausola prescritta dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 192/2005.

Considerazioni analoghe possono valere, in sede di prima applicazione del decreto-legge n. 63/2013, per i rinnovi di contratti di locazione in cui il conduttore sia una Pubblica Amministrazione . Infatti, per gli “edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq”, l’art. 6, comma 6, d.lgs. 192/2005 prevede a carico del “proprietario o del soggetto responsabile della gestione” l’obbligo di “produrre l’attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della … disposizione” (ossia, solo entro 120 giorni dal 6 giugno 2013)

4.1   Sanzioni.

Qualora sia violato l’obbligo di dotare di APE un edificio o un’unità immobiliare, i commi 7 e 8 dell’art. 15, nuovo d.lgs. 192/2005, prevede le seguenti sanzioni amministrative:

– vendita : importo compreso tra 3.000 euro e 18.000 euro;

– locazione: importo compreso tra 300 euro e 1.800 euro.

5. Annunci immobiliari.

In linea con le previsioni dell’art. 6, comma 2-quater, d.lgs. 192/2005, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera c), d.lgs. 28/2011, il nuovo comma 8 dell’art. 6, d.lgs. 192/2005 stabilisce che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono riportare “l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”. Anche questa modifica s’inserisce nell’obiettivo del legislatore di conseguire un’attenta e consapevole valutazione delle caratteristiche energetiche degli edifici.

5.1   Sanzioni.

Qualora il responsabile dell’annuncio (sia esso privato offerente o soggetto titolare di un’agenzia immobiliare) violi l’obbligo indicato nel paragrafo 5, l’art. 15, comma 10, d.lgs. 192/2005 prevede ora la sanzione amministrativa per un importo compreso tra 500 euro e 3.000 euro.

 

Ecco la normativa sulla classificazione energetica degli edifici

Appendice – Direttiva n. 2010/31/UE – Sintesi

Come anticipato in premessa, si ritiene utile riportare la sintesi della direttiva 2010/31/UE L 153, pubblicata nella G.U.C.E n. L 153 del 18 giugno 2010, disponibile al link:http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/construction/en0021_it.htm.

La direttiva è volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, attraverso i seguenti settori di intervento:

Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui: le caratteristiche termiche dell’edificio (capacità termica, isolamento, ecc.); l’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d’aria; l’impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne. Va anche tenuto conto di altri vantaggi come le condizioni locali di esposizione al sole, l’illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell’elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo.

Fissazione di requisiti minimi

Gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti ogni 5 anni. Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilità relativa all’installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione.

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

Possono essere esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi: gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici); gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei; gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno; i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 mq.

In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l’edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch’essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica.

Gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio (gli infissi, ad esempio) devono anch’essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la presente direttiva incoraggia fortemente l’introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Obiettivo: edifici a energia quasi zero

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

La Commissione promuove l’incremento degli edifici di questo tipo tramite l’attuazione di piani nazionali, che comprendono: l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Incentivi finanziari e barriere di mercato

Gli Stati membri redigono un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

Attestati di prestazione energetica

Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché delle raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

In caso di vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, l’attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

Per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e per gli edifici con una superficie totale di oltre 500 m² abitualmente frequentati dal pubblico, l’attestato di prestazione energetica va affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia sarà abbassata a 250 m²).

Scadenze

Come indicato a pag. 23 della Relazione, poi, il termine di recepimento della direttiva era fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni era fissato al 9 gennaio 2013, salvo l’eccezione per l’applicazione agli edifici non pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull’ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d’aria, il cui termine è fissato al 9 luglio 2013.

 

Avvocato del Foro di Roma.Del resto, la possibilità di intervenire con una decretazione d’urgenza, in luogo dell’ordinaria legge di delegazione europea e della legge europea, è oggi prevista dall’art. 37, legge 24 dicembre 2012, n. 234, parimenti richiamata nel preambolo del decreto-legge n. 63/2013. Infatti, come indicato nel preambolo, il 25 gennaio 2013 la Commissione Europea aveva inviato all’Italia un “parere motivato” con la richiesta di modificare le norme di attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (procedura d’infrazione n. 2012/0368); parimenti, era da tempo pendente la procedura d’infrazione n. 2006/2378 in tema di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni di immobili.

Il testo della Relazione può leggersi al seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703023.pdf

In particolare, l’art. 6, comma 12, nuovo d.lgs. 192/2005 stabilisce che l’adeguamento dall’ACE all’APE deve avvenire con “decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4…”. Anche per l’emanazione dei decreti previsti nell’art. 4, nuovo d.lgs. 192/2005, come modificato dall’art. 4, non è prevista una data ciò che rende incerta qualsiasi previsione sui tempi per l’aggiornamento delle linee guida di cui al citato d.m. 26 giugno 2009 (cfr. anche art. 18, comma 2, nuovo d.lgs. 192/2005, citato nel paragrafo 2).

Nel senso di un’applicazione differita dell’APE si è pronunciata anche Confedilizia mediante comunicato stampa del 6 giugno 2013, il cui testo può leggersi al seguente link:

http://www.confedilizia.it/CS%2006.06.2013%20(1%20pag.).pdf

Per questi ultimi casi, l’art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 192/2005 precisa che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici ed assimilabili, purché scorporabili ai fini energetici.

Il cui testo è qui di seguito riportato: “1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete”.

Come osservato in un precedente contributo, curato da R. Allegrini e dal sottoscritto, La certificazione energetica secondo il d.lgs. n. 28/2011 e l’energia da fonti rinnovabili per edifici nuovi o da ristrutturare, in www.lexitalia.it, n. 4/2011, pag.http://www.lexitalia.it/articoli/ferrutiallegrini_ce.htm, era illegittima la clausola che contenesse una rinuncia dell’acquirente o del conduttore ad ottenere le informazioni e la documentazione energetica. Il d.lgs. 192/2005 non stabiliva una sanzione espressa (ad es. nullità) in caso di mancata osservanza dell’obbligo. Sul punto, peraltro, il Consiglio Nazionale del Notariato si era riservato di esprimere una propria opinione al riguardo anche per gli impatti della novella del 2011 sulla normativa regionale.

In questo modo sembra ulteriormente accresciuta la tutela del cd. “acquirente su carta”, oggetto del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, con particolare riferimento alle indicazioni che il contratto preliminare deve contenere ex art. 6, comma 1, d.lgs. 122/2005 (cfr. anche successiva nota). In tal senso, si veda anche il secondo periodo dell’art. 6, comma 1, nuovo d.lgs. 192/2005, secondo cui “nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente” e l’art. 6, comma 8, nuovo d.lgs. 192/2005 oggetto di separata trattazione nel paragrafo 5.1.

. Questa modificazione, peraltro, sembra in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il certificato andava ad ampliare il novero dei documenti (permesso di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta che, ai sensi dell’art. 1477 cod. civ., il venditore doveva consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna dell’ACE non rendeva la vendita invalida, ovvero, nulla, piuttosto legittimava l’acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477 – 1453 – 1455 cod. civ., in quanto era interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente, anche in materia di efficienza energetica. E di più, considerato che la mancata consegna della certificazione energetica (ACE) non comportava l’invalidità dell’atto, la stessa poteva essere consegnata anche, successivamente, o in ragione di un preventivo accordo delle parti o su semplice richiesta del compratore, anche dopo la vendita del bene” (così, Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2012, n. 12260).

 

Il cui testo si riporta: “L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE”. A contrario, quindi, laddove gli edifici fossero privi ab origine di ACE dovrebbe provvedersi alla redazione dell’APE che, però a quanto detto, non appare d’immediata applicazione.

Infatti, sotto il profilo della durata legale, le locazioni contemplate dall’art. 42 legge n. 392/1978 (ossia quelle relative ad attività assistenziali, scolastiche, sindacali, dello Stato e degli enti pubblici territoriali) vanno parificate alle locazioni non abitative di cui all’art. 27, legge n. 392/1978 (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. 6227 del 9 luglio 1997 e Cass. n. 16321 del 24 luglio 2007).

In particolare, secondo la giurisprudenza sopra citata, la prosecuzione del rapporto di locazione con una P.A. alla prima scadenza non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà, ciò che sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della p.a. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, ma deriva direttamente dal richiamo operato dall’art. 42, legge n. 392/1978 alle modalità di rinnovazione del contratto disciplinate dall’art. 28 medesima legge.

In questo senso, fatto salve eventuali clausole particolari contenute nei contratti di locazione con le singole Pubbliche Amministrazioni, il rinnovo tacito dei contratti con la P.A. non obbliga alla redazione dell’ACE o alla sua integrazione con le clausole di avvenuta informativa/consegna. Anche in questi casi, infatti, si tratta della prosecuzione di un rapporto originario.

Le considerazioni che precedono, ovviamente, hanno carattere recessivo tenuto conto dello sfavore manifestato dal legislatore per il rinnovo dei contratti di locazione in favore delle P.A. oggetto delle note disposizioni sulla cd. spending review 2 in ordine alla quale sia consentito il rinvio ad A. Ferruti, Gli effetti della c.d. spending review 2 sugli immobili locati o utilizzati dalle pubbliche amministrazioni – Prime osservazioni, in Appalti & Contratti, 2012, n. 12, p. 24 e, ivi, Autori citati, cui adde i seguenti documenti: deliberazione della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lazio 13 febbraio 2013, n. 20/2013/par, in ; circolare dell’Agenzia del Demanio 22 novembre 2012, n. 32189/2012, inhttp://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenzia/normativa/5_080113_Prot_32189_22__11_2012.pdf; circolare RGS 5 febbraio 2013, n. 2/2013, pagg. 20-22, in http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_5_febbraio_2013_n_2.html.

E, in genere, tutti gli atti che producono lo stesso trasferimento a titolo oneroso. Cfr., in tal senso, nota Consiglio Nazionale del Notariato dell’11 marzo 2011 cit. e, in giurisprudenza, Trib. Napoli, 20 aprile 2011, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/5296.php, secondo cui la disciplina sulla certificazione energetica introdotta dall’art. 13, d.lgs. 28/2011 è applicabile anche alle espropriazioni forzate e, in genere, alle vendite giudiziali, anche in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (29 marzo 2011), purché non sia stato ancora emesso il decreto di trasferimento, occorrendo tener conto non del solo tenore letterale del novellato art. 6, comma 2-ter, d.lgs. 192/2005, ma anche della ratio della normativa comunitaria ed italiana (privilegiando un’interpretazione, per così dire, “comunitariamente” orientata).

Per qualsiasi cosa su certificazione energetica contattaci!

 

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